Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio

Ai sensi dell’art. 50, co. 4, L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità dell’esposto perché sottoscritto dal difensore dell’esponente munito di procura alle liti ex art. 83 cpc, a suo dire invalida).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 22 novembre 2018, n. 145

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 22 Novembre 2018 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 18 Gennaio 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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