Il procedimento disciplinare non si origina in virtù e in funzione di denunzia di parte, ma è procedibile d’ufficio, cosicché un eventuale esposto di parte costituisce solo atto con il quale da parte del Consiglio si acquisisce la notizia di un fatto, spettando poi a quest’ultimo l’individuazione delle eventuali violazioni di norme deontologiche poste in essere dal professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 07 Maggio 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Marzo 2010 (avvertimento)
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