Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima. Qualora, tuttavia, l’anonimato renda di fatto impossibile ottenere chiarimenti sull’esposto nonché l’approfondimento istruttorio d’ufficio, è legittima l’archiviazione del procedimento stesso in base al principio di presunzione di non colpevolezza, che vale anche in sede disciplinare (Nel caso di specie, trattavasi di esposto pervenuto da email non certificata, poi risultata anche falsa a seguito di contatti per chiarimenti da parte del CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 114 del 15 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 15 Luglio 2020 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 13 Settembre 2017 (archiviazione)
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