Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012, il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 458 del 09 Dicembre 2024 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera n. 381 del 12 Aprile 2023 (archiviazione)
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