Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 15 Aprile 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 08 Marzo 2019 (archiviazione)
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