Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima (Nel caso di specie, il procedimento disciplinare traeva origine da una segnalazione sostanzialmente anonima e non sottoscritta).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza n. 74 del 17 settembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 17 Settembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 07 Maggio 2014 (sospensione)
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