Il procedimento disciplinare è attivabile anche d’ufficio (quindi non presuppone un esposto né un interesse dell’esponente)

Ai sensi dell’art. 50, co. 4, L. n. 247/2012, il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 145 del 26 maggio 2025

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Cass. n. 4840/2025.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 26 Maggio 2025 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 28 Maggio 2021 (censura)
Giurisprudenza CNF

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