Il procedimento disciplinare che si svolge davanti al CDD, al pari di quello previsto dalla normativa previgente che si svolgeva avanti al COA, ha natura amministrativa giustiziale, e non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà, per cui risultano inapplicabili i principi del giusto processo (artt. 111 e 112 della Costituzione), ma occorre piuttosto rispettare quelli dettati dall’art. 97, comma 1, Cost. di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 135 del 5 luglio 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 05 Luglio 2023 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera del 08 Settembre 2022 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 4416 del 19 Febbraio 2024 (respinge)
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