Il procedimento disciplinare che si svolge davanti al CDD, al pari di quello previsto dalla normativa previgente che si svolgeva avanti al COA, ha natura amministrativa giustiziale, e non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà, per cui risultano inapplicabili i principi del giusto processo (artt. 111 e 112 della Costituzione), ma occorre piuttosto rispettare quelli dettati dall’art. 97, comma 1, Cost. di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 16 del 22 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 22 Marzo 2022 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 06 Giugno 2017
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