Il procedimento disciplinare che si svolge davanti al CDD, al pari di quello previsto dalla normativa previgente che si svolgeva avanti al COA, ha natura amministrativa giustiziale, e non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà, per cui risultano inapplicabili i principi del giusto processo (artt. 111 e 112 della Costituzione), ma occorre piuttosto rispettare quelli dettati dall’art. 97, comma 1, Cost. di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 244 del 29 Dicembre 2021 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 31 Agosto 2018
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