Il Consiglio distrettuale di disciplina è l’organo titolare del potere disciplinare e ha una funzione sicuramente amministrativa, ma di natura «giustiziale», anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione (art. 3 reg. elett.; art. 6-9 reg. disc.).
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 6548 del 12 marzo 2025
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