Il procedimento disciplinare avviato dietro esposto anonimo

L’azione disciplinare ben può essere avviata, ad impulso dello stesso Consiglio territoriale procedente sul presupposto di semplici informazioni o della conoscenza di fatti di pubblica notorietà, quindi pur in mancanza di un esposto introduttivo, ovvero in presenza di un esposto “anonimo”, a nulla rilevando che l’incolpato non sia posto nella condizione di conoscere la fonte della notizia assunta dal Consiglio dell’Ordine a base della contestazione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 165
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 209.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 30 Settembre 2013 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 02 Ottobre 2009 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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