Le funzioni esercitate in materia disciplinare dal Consiglio territoriale ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicchè la regolamentazione di quest’ultimo non è mutuabile, nelle sue forme, dal codice di rito penale. Conseguentemente il rinvio ad esso contenuto nell’art. 51 RD n. 37 del 1934 opera limitatamente alle norme sulla deliberazione collegiale, senza estendersi alla pubblicazione, mediante necessaria lettura del dispositivo in udienza, della decisione, in quanto le adunanze del Consiglio non sono pubbliche e le relative statuizioni sono pubblicate tramite deposito negli uffici di segreteria, a cui fa seguito, anche ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, la relativa notifica all’interessato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza n. 227 del 28 dicembre 2018
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 227 del 28 Dicembre 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Aosta, delibera del 16 Ottobre 2014 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8242 (respinge)
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