Il procedimento che si instaura avanti al CNF con l’impugnazione della decisione disciplinare del Consiglio territoriale non costituisce giudizio di secondo grado in senso stretto ai fini dell’art. 342 cpc, né trova applicazione il c.d. principio dell’autosufficienza del ricorso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto decidibile nel merito il ricorso, pur a fronte della richiesta di inammissibilità avanzata in via principale dal P.G. per genericità dei motivi di appello).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 18 Dicembre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 18 Dicembre 2020 (sospensione)
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