Il procedimento disciplinare avanti al CNF non è un giudizio di secondo grado in senso stretto

Il procedimento che si instaura avanti al CNF con l’impugnazione della decisione disciplinare del Consiglio territoriale non costituisce giudizio di secondo grado in senso stretto ai fini dell’art. 342 cpc, né trova applicazione il c.d. principio dell’autosufficienza del ricorso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto decidibile nel merito il ricorso, pur a fronte della richiesta di inammissibilità avanzata in via principale dal P.G. per genericità dei motivi di appello).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 22 dicembre 2017, n. 219

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 22 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 14 Ottobre 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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