Il procedimento disciplinare che si svolge avanti al CDD ha natura amministrativa e si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo(1). Quest’ultimo, tuttavia, diviene poi il presupposto di un successivo procedimento di impugnazione avanti al C.N.F., che assume natura e funzione propriamente giurisdizionali, nel quale il giudice disciplinare è investito del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 26232 del 26 settembre 2025
NOTA:
(1) Ciò ancorché -per un mero refuso- la delibera conclusiva del CDD sia definita “sentenza” (art. 61 co. 1 L. n. 247/2012), che è invece l’atto con cui si conclude il procedimento giurisdizionale dinanzi al CNF (art. 37 co. 2 L. n. 247/2012).
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 26232 del 26 Settembre 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 47 del 27 Febbraio 2025
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