Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme di cui agli artt. 38, 45 – 50 del RDL n. 1578/1933 e dagli artt. 47-51 del R.D. n. 37/1934, che non contengono termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio dell’Ordine circondariale all’infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché quello di prescrizione dell’azione disciplinare fissato in cinque anni dall’art. 51 RDL n. 1578/1933. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di ragionevole durata del processo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza n. 104 del 9 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 09 Ottobre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 15 Dicembre 2011 (sospensione)
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