Alla stregua del combinato disposto degli art. 15, comma 3 e 3 del Decreto Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, non può operarsi una distinzione strutturale tra elezioni ordinarie ed elezioni suppletive; la circostanza che l’anzidetto art. 15, comma 3, nel prevedere che alla sostituzione dei componenti di un Consiglio dell’Ordine venuti, a vario titolo, meno si faccia luogo mediante elezione, non determini il quorum costitutivo e quello deliberativo della relativa assemblea non può razionalmente condurre l’interprete a ritenere che l’assemblea preordinata ad elezioni suppletive possa essere affrancata dalle regole – di portata assolutamente generale ed inderogabile – di funzionamento tipiche di ogni assemblea e, quindi, dal pregiudiziale e validante rilievo del quorum costitutivo (o rappresentativo).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 20 Novembre 2012 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 16 Giugno 2012
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