Il procedimento disciplinare è caratterizzato dal c.d. principio accusatorio, sicché per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico. Tale principio non subisce deroghe, né attenuazioni, neppure nell’ipotesi in cui all’incolpato sia stata contestata nel capo di imputazione la recidiva reiterata o se la sua difesa sia elusiva o inidonea a provare l’infondatezza delle contestazioni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 429 del 23 novembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 429 del 23 Novembre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 55 del 09 Gennaio 2023 (sospensione)
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