La rilevanza probatoria e la sufficienza delle risultanze istruttorie, assunte dall’ente territoriale a presupposto del giudizio di colpevolezza ed a conseguente fondamento dell’inflitta sanzione, si devono valutare alla stregua del principio generale secondo il quale l’onere della dimostrazione dell’addebito incombe sul Consiglio dell’Ordine, mentre si deve sistematicamente escludere che sia l’incolpato a dover fornire la prova del contrario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80; Consiglio Nazionale Forense, 12 maggio 2010 n. 197; 28 dicembre 2008 n. 221; 20 settembre 2004 n. 212; Consiglio Nazionale Forense, 27 luglio 2010 n. 52; 11 novembre 2006 n. 98
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 30 Settembre 2013 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 20 Aprile 2010 (sospensione)
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