L’art. 115 cpc non si applica, de plano, al procedimento disciplinare, atteso che la responsabilità dell’incolpando non consegue dalla sua mancata e specifica contestazione di una circostanza contraria, bensì dall’esaustiva prova della circostanza stessa, in quanto sia nella fase preliminare che in quella dibattimentale vale la regola del “nemo tenetur contra se edere” talchè non può essere valutato a danno dell’incolpato il mancato svolgimento di attività difensiva a proprio favore o l’omissione di chiarimenti (donde l’adeguamento al principio operato dall’art. 71, co 3, del vigente Codice Deontologico).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 225 del 28 Dicembre 2015 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera (cancellazione)
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