L’art. 115 cpc non si applica, de plano, al procedimento disciplinare, atteso che la responsabilità dell’incolpando non consegue dalla sua mancata e specifica contestazione di una circostanza contraria, bensì dall’esaustiva prova della circostanza stessa.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 25 novembre 2014, n. 170.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 217 del 28 Dicembre 2015 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 19 Febbraio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 16690 del 06 Luglio 2017 (respinge)
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