L’art. 115 cpc non si applica, de plano, al procedimento disciplinare, atteso che la responsabilità dell’incolpando non consegue dalla sua mancata e specifica contestazione di una circostanza contraria, bensì dall’esaustiva prova della circostanza stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 9287 del 09 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 25 novembre 2014, n. 170.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 24 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 31 Marzo 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25627 del 14 Dicembre 2016 (respinge)
0 Comment