L’art. 115 cpc non si applica al procedimento disciplinare, atteso che la responsabilità dell’incolpato non consegue dalla sua mancata e specifica contestazione, bensì dall’esaustiva prova della circostanza stessa, la quale tuttavia ben può essere data anche attraverso indizi ovvero circostanze gravi, precise e concordanti, che l’incolpato stesso ha pertanto l’onere di superare offrendo prova contraria.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 24 Settembre 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 6 del 31 Marzo 2018 (sospensione)
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