Il principio di non contestazione non si applica al procedimento disciplinare

L’art. 115 cpc non si applica al procedimento disciplinare, atteso che la responsabilità dell’incolpato non consegue dalla sua mancata e specifica contestazione, bensì dall’esaustiva prova della circostanza stessa, la quale tuttavia ben può essere data anche attraverso indizi ovvero circostanze gravi, precise e concordanti, che l’incolpato stesso ha pertanto l’onere di superare offrendo prova contraria (Nel caso di specie, trattavasi di documenti digitali prodotti a corredo dell’esposto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 140 del 27 luglio 2020

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 28 settembre 2016, n. 297, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 27 luglio 2016, n. 249, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 27 Luglio 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 16 Gennaio 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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