Il principio di invariabilità del collegio giudicante non si applica ai COA

Il principio di invariabilità del collegio giudicante di cui all’art. 473 c.p.c., richiamato dall’art. 63, co. 3, R.D. n. 37/34, è riferito al solo procedimento giurisdizionale avanti al C.N.F. e non trova invece applicazione nel procedimento amministrativo innanzi al C.O.A. Ne consegue che il mutamento della composizione collegiale nel corso del procedimento dinanzi all’Ordine territoriale non comporta l’invalidità della decisione resa dall’organo disciplinare, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 202
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BROCCARDO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 12 Dicembre 2013 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Settembre 2011 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 3023 del 09 Febbraio 2015 (accoglie)
Giurisprudenza CNF

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