Il principio di immodificabilità del Collegio giudicante non opera nel procedimento dinnanzi al Consiglio territoriale

Il principio di immodificabilità del Collegio giudicante, previsto dall’art. 473 c.p.c. e richiamato dall’art. 63, comma 3, R.D. 37/34 con riferimento al (solo) procedimento giurisdizionale innanzi al C.N.F., non trova applicazione nel procedimento disciplinare dinnanzi al C.O.A., che non svolge infatti attività giurisdizionale, ma compie un’attività amministrativa per la quale vige solo il principio del rispetto del quorum previsto per la validità della deliberazione. Ne consegue che il mutamento del Collegio nel corso del procedimento celebrato dall’Ordine territoriale non integra l’invalidità della decisione assunta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 83 del 28 aprile 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 28 Aprile 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Frosinone, delibera del 30 Dicembre 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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