Il principio di immodificabilità del Collegio giudicante non opera nel procedimento dinnanzi al COA

Il principio di immodificabilità del Collegio giudicante, previsto dall’art. 473 c.p.c. e richiamato dall’art. 63, comma 3, R.D. 37/34 con riferimento al (solo) procedimento giurisdizionale innanzi al C.N.F., non trova applicazione nel procedimento disciplinare dinnanzi al C.O.A., che non svolge infatti attività giurisdizionale, ma compie un’attività amministrativa per la quale vige solo il principio del rispetto del quorum previsto per la validità della deliberazione. Ne consegue che il mutamento del Collegio nel corso del procedimento celebrato dall’Ordine territoriale non integra l’invalidità della decisione assunta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 24 novembre 2014, n. 168

NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 33
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 34
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 35
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 24 Novembre 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 08 Novembre 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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