Il principio di “consumazione” si applica alle impugnazioni al CNF

Il principio di “consumazione del diritto di impugnazione” si applica anche al procedimento davanti al Consiglio nazionale forense; pertanto dopo la proposizione del ricorso, che deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione dei motivi sui quali si fonda, resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi (Nel caso di specie, avverso il medesimo provvedimento, l’incolpato proponeva impugnazione in proprio e, successivamente, altra impugnazione a mezzo difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti contenuti nel secondo ricorso, con conseguente passaggio in giudicato dei capi della decisione disciplinare non impugnati con il primo ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 58.
Per l’applicabilità del principio de quo anche al ricorso per Cassazione avverso le sentenze del CNF, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 18-04-2003, n. 6295.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 27 Maggio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Giugno 2010 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment