Al ricorso proposto al C.N.F. trova applicazione l’art. 59 R.D. n. 37/1934 che impone, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi sui quali l’impugnazione si fonda e non la nuova disciplina dell’atto di appello (art. 342, 348 bis e ter cpc), né, tantomeno, il c.d. principio di autosufficienza, atteso che il giudizio innanzi al C.N.F. non è limitato alla verifica della legittimità di un provvedimento ma esteso anche al merito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 39 del 25 febbraio 2020
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 226, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza n. 227 del 28 dicembre 2018, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 218, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 110.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 25 Febbraio 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 31 Marzo 2017 (sospensione)
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