In base al principio di autosufficienza del ricorso, l’appello al CNF deve contenere, a pena di sua inammissibilità, una formulazione specifica dei motivi contenente la esposizione chiara e inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto che sostengono l’impugnazione, tale da consentire la individuazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice del gravame (Nel caso di specie, il professionista proponeva impugnazione dilungandosi nella narrazione del fatto, ma prescindendo dalle risultanze del procedimento e facendo solo rari e occasionali riferimenti alla decisione impugnata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 30
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANO MARINI), sentenza del 17 settembre 2012, n. 119.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 13 Marzo 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera del 29 Aprile 2011 (sospensione)
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