La norma di cui al comma 1 bis dell’art. 653 c.p.p., in quanto espressione del principio di immutabilità del fatto definitivamente acclarato nel giudizio penale, non consente, in sede disciplinare, una disapplicazione, anche parziale, della sentenza penale irrevocabile di condanna, la cui efficacia vincolante, sul piano dell’apprezzamento disciplinare della condotta dell’incolpato, permane anche all’esito del superamento della pregiudizialità penale, operato dalla L.P. in vigore, non rinvenendosi in tale superamento ragioni che possano far ritenere eliminata o affievolita l’efficacia vincolante del giudicato penale sul procedimento disciplinare.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 22 del 27 febbraio 2022
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