Il principio della prevenzione si applica anche ai procedimenti cautelari

La regola (dettata dall’art. 38, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ratione temporis applicabile; conforme, peraltro, la nuova disciplina di cui all’art. 51 L. n. 247/2012, e all’art. 4 Reg. CNF n. 2/2012), secondo la quale la competenza a procedere disciplinarmente a carico di avvocati e procuratori appartiene tanto al consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo in cui il professionista è iscritto quanto al consiglio nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto per cui si procede, ed è determinata, volta per volta, dal criterio della prevenzione, si riferisce al procedimento disciplinare nel suo insieme e pertanto, per il suo carattere generale, è applicabile anche alla fase iniziale di tale procedimento relativa all’adozione di una misura cautelare come quella della sospensione dall’esercizio della professione, non integrando deroga al principio generale anzidetto le specifiche disposizioni degli artt. 43 e 44 della stessa legge professionale (Nel caso di specie, il ricorrente aveva ricusato tutti i componenti del proprio COA di appartenenza e aveva poi eccepito l’incompetenza del nuovo COA cui il procedimento era emigrato, ad emanare il provvedimento cautelare a suo carico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione Sez. Un. 1 aprile 1993, n. 3882.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 06 Giugno 2015 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 18 Luglio 2013 (sospensione cautelare)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 6958 del 17 Marzo 2017 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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