Il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” vale anche in sede disciplinare

Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 53; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 30 settembre 2013, n. 159. Sull’applicabilità, anche in sede disciplinare, della presunzione di non colpevolezza, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80; Consiglio Nazionale Forense, 12 maggio 2010 n. 197; 28 dicembre 2008 n. 221; 20 settembre 2004 n. 212; Consiglio Nazionale Forense, 27 luglio 2010 n. 52; 11 novembre 2006 n. 98.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 16 Aprile 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 17 Ottobre 2011 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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