Il Consiglio territoriale gode della più ampia discrezionalità sia in ordine all’introduzione nel giudizio disciplinare dei mezzi istruttori sia in ordine al procedimento decisionale, sicché non è censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite ovvero la mancata lettura del dispositivo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 23 Marzo 2016 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera del 08 Maggio 2014 (sospensione)
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