Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 197 dell’11 ottobre 2023
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 198 dell’11 ottobre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 11 Ottobre 2023 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 136 del 21 Dicembre 2022 (sospensione)
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