Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Orlando), sentenza n. 216 del 6 novembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 06 Novembre 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 21 del 13 Giugno 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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