Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

Il C.d.O. nella sua funzione di Giudice della deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza dell’esposto deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione degli esponenti, laddove, attraverso la valutazione degli atti, si sia già pervenuti all’accertamento del fatto da giudicate (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione dell’incolpato, secondo cui il COA sarebbe stato tenuto a confutare le tesi non accolte e a dare specifico conto dell’esito dell’esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 17 Luglio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 29 Novembre 2005 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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