Al procedimento disciplinare davanti al C.d.O. è applicabile il principio del libero convincimento e, pertanto, il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte. In applicazione di tale principio deve pertanto ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo 2013, n. 42
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 15 Marzo 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 18 Maggio 2010 (sospensione)
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