Affinché rilevi ai fini della revocazione ex art. 395 cpc (ammissibile anche per le decisioni del Consiglio Nazionale Forense), il “dolo processuale” non può riguardare l’esponente, che non è parte in senso tecnico del procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 16 aprile 2014, n. 60
NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 47, C.N.F., 20 settembre 2000, n. 77 e C.N.F. 5 giugno 2000, n. 44.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 16 Aprile 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 15 Gennaio 2008 (sospensione)
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