Tale ultima disposizione, come noto, prevede che “la competenza disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina e nei confronti dei componenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto è attribuita al Consiglio distrettuale di disciplina individuato ai sensi del comma precedente” il quale, rinvia, a sua volta alla tabella allegata al regolamento (la quale applica criteri analoghi a quelli previsti dall’art. 1 delle disp. att. c.p.p.).
Come si vede, la disposizione richiamata non prevede eccezioni o deroghe di sorta, tantomeno relative all’oggetto dell’esposto o dei comportamenti contestati. L’interpretazione proposta e fatta oggetto del quesito appare, pertanto, sprovvista di base normativa, tanto più che si considera che la competenza giurisdizionale del CNF è oggetto di specifiche disposizioni aventi rango legislativo. In base dunque alla predetta tabella, sarà competente il Consiglio distrettuale di disciplina di Messina.
Consiglio nazionale forense, parere n. 66 del 2 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 66 del 02 Novembre 2021- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera (quesito)
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