Costituisce violazione dell’art. 41 C.D. il comportamento dell’avvocato che effettui dei prelievi dal conto corrente del cliente, in mancanza di mandato o di autorizzazione di quest’ultimo (In applicazione del principio di cui in massima, è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione di anni uno dall’esercizio della professione).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 20 Febbraio 2013 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 18 Ottobre 2011 (radiazione)
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