Il preavviso di agire giudizialmente contro il collega fattogli nel corso di altra causa

Salva l’esistenza di un periculum in mora, l’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene ex art. 22 cdf preventiva comunicazione scritta, la quale ben può essere contenuta in atti giudiziali relativi ad una causa già pendente tra le parti (Nel caso di specie, l’incolpato si era costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale dichiarava che “…non intende rispondere alle provocazioni denigratorie di controparte limitandosi a chiedere la cancellazione riservandosi ogni più opportuna azione…” e preavvisava “…future richieste di risarcimento che, si ripete, saranno avanzate nelle sedi competenti”, dopodiché effettivamente agiva in via risarcitoria contro il collega senza altro avviso. Poiché il COA di appartenenza lo sanzionava ai sensi dell’art. 22 cdf, l’incolpato ne impugnava la decisione al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, accoglieva il ricorso annullando la sanzione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 183

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 17 Ottobre 2013 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Melfi, delibera del 30 Settembre 2010 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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