Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo

La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Greco), sentenza n. 51 del 27 marzo 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Greco), sentenza n. 52 del 27 marzo 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Minervini), sentenza n. 54 del 27 marzo 2023

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Bertollini), sentenza n. 37 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022, secondo cui la cancellazione dell’incolpato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF, e la conseguente estinzione del giudizio di gravame per cessazione della materia del contendere, stabilizza la sanzione irrogata dal CDD.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 27 Marzo 2023 (estinzione) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 26 Settembre 2019 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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