La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 270 del 31 dicembre 2021
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio, rel. Neri), sentenza n. 151 del 15 Ottobre 2012.
Sul divieto di cancellazione amministrativa dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare quale corollario del principio di cui in massima, cfr., da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 270 del 31 Dicembre 2021 (estinzione) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 27 Settembre 2019 (avvertimento)
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