Il potere sanzionatorio degli Organi forensi può essere esercitato solo nei confronti dei propri iscritti all’albo o registro

La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 331 del 21 settembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 331 del 21 Settembre 2024 (estinzione) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 14 Marzo 2022 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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