Il potere di irrogare una sanzione disciplinare adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari che in mancanza di una previsione di legge contraria si avvalgono, in via di applicazione analogica, dei principi desumibili dagli art. 132 e 133 del codice penale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 127 del 5 settembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 05 Settembre 2022 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 07 Dicembre 2021 (radiazione)
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