Il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori da parte dell’avvocato straniero

Il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori da parte dell’avvocato proveniente da altro Stato membro dell’UE è possibile a condizione che:

  • nel caso di avvocato c.d. “temporaneo”, ovvero che eserciti la prestazione professionale stabilmente all’estero e in modo soltanto occasionale in Italia (art. 8 L. n. 31/1982): egli dimostri di aver esercitato la professione per almeno dodici anni ovvero di essere ammesso ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità giurisdizionali corrispondenti e, comunque, agisca di concerto con un Avvocato iscritto nell’Albo speciale;
  • nel caso di avvocato c.d. “permanente”, ovvero stabilito nel territorio italiano (art. 9 D.Lgs. n. 96/2001): egli sia iscritto in una sezione speciale dell’albo secondo le condizioni all’uopo previste dalla Legge e, comunque, agisca d’intesa con un Avvocato iscritto nell’Albo speciale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 448 del 9 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 448 del 09 Dicembre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 30 Ottobre 2023 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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