Il passaggio, dalla sezione speciale dell’albo, all’albo ordinario non è un “trasferimento” automatico fondato su un diritto espansivo di natura automatica dell’iscritto, ma è subordinato alla permanenza e sussistenza dei requisiti di Legge, ivi compresa la condotta irreprensibile (art. 17 L. n. 247/2012), che devono essere valutati al momento della nuova iscrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 22 Novembre 2017 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 29 Febbraio 2016 (cancellazione amm.va)
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