La sanzione disciplinare dell’avvertimento non può essere ulteriormente ridotta nel caso di parziale accoglimento dell’impugnazione

Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione comminata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno, specie allorché la sanzione fosse già quella minima (avvertimento) e quindi non ulteriormente riducibile (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la sanzione disciplinare dell’avvertimento, comminatagli per plurimi capi di incolpazione. Pur prosciolto da uno di essi in accoglimento di una delle 26 eccezioni sollevate con il ricorso, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Pasqualin), sentenza n. 130 del 17 luglio 2020

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 2019.
Sulla riduzione -ove possibile- della sanzione disciplinare in caso di parziale accoglimento dell’impugnazione, cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), sentenza n. 2506 del 4 aprile 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 17 Luglio 2020 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 06 Novembre 2014 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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